“E ORA ABOLIAMO ANCHE LA RAPPRESENTANZA!” articolo di Giliola Corradi

“E ORA ABOLIAMO ANCHE LA RAPPRESENTANZA!” articolo di Giliola Corradi

Questo deve aver pensato Renzi, presidente del consiglio con vocazioni autoritarie, dopo aver fatto firmare al docile Mattarella i decreti attuativi della controriforma del lavoro.

Togliendo tutti i diritti sui luoghi di lavoro non poteva lasciare quelli sulla rappresentanza previsti dall’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori così come modificato, in senso più democratico, dal referendum del 1995.

Troppi soggetti della rappresentanza che avrebbero potuto, continuando così la situazione nel mondo del lavoro, crescere e creare problemi al manovratore e ai suoi mandanti organici come Confindustria.

I lavoratori senza diritti perché dovrebbero avere anche una rappresentanza? Ognuno rappresenti sé stesso!
Questo deve aver pensato il nostro geniale “presidente del coniglio”.

Ed ecco spuntare dal cilindro una proposta che, in verità, stava a bagnomaria, fin dal marzo 2013 e indovina chi l’aveva pensata?
Probabilmente lo stesso soggetto che ha ispirato e, forse anche steso, gli accordi della triade con Confindustria del 28 Giugno 2011, del 31 Maggio 2013 e del 10 Gennaio 2014 che ne è la summa (e infatti viene chiamato “testo unico”), l’ineffabile ex ministro del lavoro del secondo, fallimentare, governo Prodi…ricordate il protocollo del 2007? Quello che, a parole, voleva migliorare gli “scaloni” della legge Maroni e invece….non è migliorato mulla?
Proprio lui! Cesare Damiano!

Ora sarà onorato dall’attenzione del governo che per azzerare la rappresentanza democratica sindacale dei lavoratori senza diritti vuole una legge che nomini quali unici rappresentanti i tre sindacati della triade che hanno già accontentato confindustria con gli accordi che conosciamo.

Questo, probabilmente, cancellerà anche l’art. 14 dello Statuto e la rappresentanza sindacale libera di cui al primo comma dell’art. 39 rimarrà solo un principio svuotato di ogni valore.

Tutti avranno diritto ad associarsi in sindacato ma se quel sindacato non sarà la Triade non vi sarà rappresentanza.
Cancellati in un sol colpo gli articoli 14 e 19 dello Statuto dei Lavoratori e, ancora più grave, il referendum del 1995 che aveva aperto il diritto a costituire rappresentanze sindacali aziendali a tutte le sigle che avessero partecipato alle trattative contrattuali per contratti applicati nei luoghi di lavoro.

Ecco la proposta di Legge Damiano che, molto probabilmente, costituirà la base per la legge governativa,e dico governativa e non
parlamentare perchè ormai in questo paese il parlamento è ridotto ad una compagnia di ballerine di fila.

Interessante non solo la normativa proposta, ma la premessa dello stesso Damiano, a giustificazione e supporto alla propria proposta.

Purtroppo il documento è piuttosto corposo, ma ne consiglio la lettura per comprendere ciò che sarà in un prossimo futuro.

“Norme sulla rappresentanza e sulla rappresentatività delle organizzazioni

sindacali, sull’efficacia dei contratti collettivi di lavoro e sui diritti dei

lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale”

Presentata il 25 marzo 2013

“Onorevoli Colleghi! La crisi economica e il clima di incertezza politica e

sociale del Paese si sono accompagnati, soprattutto nell’ultimo decennio, a un

rilievo crescente del ruolo delle organizzazioni sociali e in particolare delle

associazioni sindacali. Le esigenze di modificazione del tradizionale sistema

garantistico del diritto del lavoro, in vista delle pressioni derivanti dalla

realtà economica e dalle istanze di flessibilità del mercato del lavoro, hanno

indotto il legislatore a una valorizzazione dell’autonomia collettiva

soprattutto nel governo dei processi di trasformazione della realtà produttiva e

nella tutela dell’occupazione generale.

Il conseguimento di un nuovo sistema di regole essenziali e di principio,

che possa contribuire a superare l’attuale fase di criticità dei rapporti nelle

relazioni sindacali e di possibile incertezza degli effetti degli atti negoziali

sottoscritti in un

clima di conflittualità e di contrapposizione appare ormai non più rinviabile.

Una situazione che non può considerarsi auspicabile e che rischia di

contribuire negativamente sulle già deboli prospettive di rilancio della nostra

economia, dopo la lunga e grave crisi che ha investito il nostro sistema

produttivo.

Non c’è dubbio che l’esito di alcune negoziazioni contrattuali degli

ultimi anni, conclusesi con adesioni parziali, con l’esclusione di importanti

organizzazioni sindacali, con dure contrapposizioni e con soluzioni giuridiche

fortemente contestate, sollecitino un’attenzione particolare del legislatore

volta ad assicurare quel contesto normativo che consenta il recupero di proficue

e ordinate relazioni industriali, nonché la certezza giuridica degli atti

negoziali che, conseguentemente, scongiuri un patologico ed esponenziale

contenzioso giudiziario circa l’efficacia delle clausole contrattuali.

L’auspicata ripresa del nostro già debole sistema economico e la stessa

credibilità delle parti sociali, di tutto hanno bisogno tranne che del

perpetuarsi di un clima di tensione nelle relazioni industriali, di reciproca

delegittimazione e di incertezza giuridica.

La presente proposta di legge, già depositata nel corso della passata

legislatura (atto Camera n. 4340), si pone l’obiettivo di rispondere a una

pressante domanda di strumenti normativi idonei a garantire una ridefinizione,

per via legislativa, della rappresentanza e della rappresentatività sindacali

nonché dell’efficacia dei contratti collettivi di lavoro, rafforzando la

rappresentanza generale e, quindi, la democrazia sociale, con una legge

d’impianto universalistico, in grado di dettare pochi princìpi generali,

potenziando così il ruolo del sindacato nella vita democratica del Paese.

Con ciò si ritiene di portare un contributo all’intero processo di

adeguamento della nostra democrazia, che si arricchisce di nuove sedi, istituti

e strumenti che ne determinano un progressivo ed equilibrato sviluppo.

Del resto, le stesse organizzazioni sindacali hanno convenuto

sull’esigenza di addivenire, sulla falsariga di quanto realizzato per il

comparto del pubblico impiego, a un sistema di certificazione e di verifica

della reale rappresentatività delle diverse organizzazioni sindacali,

condivisione che è stata formalizzata con l’accordo interconfederale del 2008.

Nel rispetto del pluralismo, l’intento del legislatore deve essere quello

di contribuire a ridurre i rischi che derivano da un’eccessiva frammentazione

della rappresentanza, senza comunque intervenire sull’autonomia della vita

associativa; ciò che si vuole regolamentare è la funzione di rappresentanza

generale che svolgono i sindacati e non, invece, la loro vita associativa, che

resta libera.

Ci si propone innanzitutto di consolidare e di valorizzare l’esperienza

del modello di sindacalismo confederale italiano, realizzando una sintesi tra il

suo essere sindacato associativo ed elettivo.

Garantendo il pluralismo associativo, vi è l’esigenza generale di

contrastare l’eccessiva frantumazione delle rappresentanze sindacali, così come

quella di garantire criteri di misurazione dell’effettiva rappresentatività dei

sindacati sulla base della consistenza associativa certificata e del consenso

elettorale riscosso tra tutti i lavoratori; di assicurare la costituzione delle

rappresentanze sindacali unitarie (RSU) in tutti i luoghi di lavoro, senza

provocare conflitti nella contrattazione di secondo livello, tra le associazioni

sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e la

rappresentanza sindacale aziendale; di conferire efficacia erga omnes a tutti i

contratti di lavoro sottoscritti dai sindacati dei quali sia misurabile la

rappresentatività.

L’operazione di aggiornamento del modello di rappresentanza si è resa

necessaria soprattutto negli ultimi anni e, se possibile, ne esce rafforzata

dagli ultimi contratti sottoscritti. I fenomeni intervenuti nell’economia hanno

portato, da un lato, a profonde trasformazioni nell’organizzazione del lavoro e,

dall’altro lato, alla frammentazione della rappresentanza sindacale, anche nei

luoghi in cui è più radicato il sindacalismo confederale. La

stessa Corte costituzionale ha più volte sollecitato il legislatore a

intervenire per sanare gli effetti che si sono prodotti a seguito del risultato

referendario del 1995, che ha eliminato il criterio di presunta maggiore

rappresentatività senza che esso fosse sostituito da un qualsiasi altro

criterio. Ne è derivata una spinta alla frammentazione sindacale, dal momento

che per essere considerati rappresentativi è diventato sufficiente sottoscrivere

un contratto di lavoro.

Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge si

concentra su quelli che consideriamo i nodi principali per il conseguimento di

un moderno, ordinato e condiviso sistema della rappresentanza e della

rappresentatività sindacale sia a livello nazionale, sia nei singoli luoghi di

lavoro.

Congiuntamente, per rafforzare l’obiettivo di una moderna e proficua

visione delle relazioni industriali, si ritiene necessario affiancare la

previsione dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto del comitato

consultivo nelle grandi imprese, quale organismo di coinvolgimento dei

lavoratori e dei loro rappresentanti, attraverso forme di informazione,

consultazione e verifica delle notizie attinenti la realtà aziendale e

produttiva.

Nel dettaglio, l’articolo 1 della presente proposta di legge indica norme

generali per la definizione delle modalità di costituzione delle RSU nei luoghi

di lavoro, riconoscendo tale facoltà ai lavoratori aderenti alle confederazioni

maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché agli altri soggetti

associativi dei lavoratori, purché raccolgano il 5 per cento di firme sul totale

dei lavoratori dell’azienda aventi diritto. Si prevede, al contempo, la

possibilità di costituire organismi di coordinamento nelle imprese con più unità

produttive.

Alle RSU, così costituite, le organizzazioni sindacali devolvono i diritti

alla contrattazione, garantendo la loro assistenza nelle fasi negoziali, nonché

i corrispondenti diritti previsti dalla legge n. 300 del 1970, cosiddetta

«statuto dei lavoratori». L’articolo 2 individua i criteri minimi per il

riconoscimento del requisito di rappresentatività nazionale delle organizzazioni

sindacali, fissandolo al 5 per cento, quale media tra il dato associativo e

quello dei voti conseguiti nelle consultazioni elettorali nei luoghi di lavoro.

Il compito di raccogliere i suddetti dati è affidato al Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro che, sulla loro base, determina la capacità

rappresentativa delle diverse organizzazioni sindacali.

Con l’articolo 3 si sancisce che l’efficacia erga omnes dei contratti

collettivi di lavoro si consegue qualora siano sottoscritti da organizzazioni

sindacali che singolarmente o complessivamente abbiano una rappresentatività non

inferiore al 50 per cento più uno, come media tra il dato associativo e il dato

elettorale.

Infine, l’articolo 4 introduce una significativa innovazione nel nostro

sistema di relazioni industriali, prevedendo l’istituzione del comitato

consultivo, composto dai rappresentanti dei lavoratori, nelle grandi imprese con

più di trecento dipendenti. La composizione del comitato consultivo, le

procedure di nomina dei suoi membri, i requisiti di eleggibilità e il

procedimento elettorale sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di

lavoro. Si prevede, inoltre, che l’organo di amministrazione della società

trasmetta al comitato consultivo una relazione semestrale che illustri la

situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale della società

stessa. Il comitato consultivo, oltre a esprimere un parere preventivo e non

vincolante su tali relazioni, può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle

proposte di deliberazione della società riguardanti materie che comportano

rilevanti conseguenze sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione dei

lavoratori. Ai componenti del comitato consultivo è posto l’obbligo della

riservatezza riguardo le notizie che l’impresa ritenga meritevoli di tutela.”

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.(Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. In ogni unità  produttiva avente i requisiti di cui all’articolo 35

della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le

rappresentanze sindacali unitarie (RSU) possono essere costituite su iniziativa

dei lavoratori nell’ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni

maggiormente rappresentative sul piano nazionale, su basi elettive, prevedendo

il voto, a scrutinio segreto e su liste di organizzazione, di tutti i lavoratori

aventi diritto.

2. Possono altresì presentare liste alla competizione elettorale per

l’elezione delle RSU i soggetti associativi diversi dalle organizzazioni

sindacali di cui al comma 1, purchè raccolgano il 5 per cento di firme sul

totale dei lavoratori aventi diritto.

3. Nelle imprese con più unità produttive le RSU possono costituire

organismi di coordinamento tra le rispettive rappresentanze in ciascuna unità 

produttiva.

4. Alle RSU sono devoluti dalle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative sul piano nazionale i diritti alla contrattazione, che sono

esercitati con l’assistenza delle stesse associazioni sindacali, nonchè i

diritti e le garanzie già  previsti per le rappresentanze sindacali aziendali

dalla legge 20 maggio 1970, n. 300. I contratti collettivi nazionali di lavoro

possono stabilire le modalità con le quali le RSU esercitano l’attività 

contrattuale nelle materie rinviate ad accordi decentrati.

5. L’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive

modificazioni, è abrogato.

6. Alle pubbliche amministrazioni continua ad applicarsi la disciplina di

cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Art. 2.(Rappresentatività  sindacale).

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori sono considerate

rappresentative a livello nazionale quando hanno nella categoria o nell’area

contrattuale una rappresentatività  non inferiore al 5 per cento, considerando a

tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale per l’elezione

delle RSU. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle adesioni,

desunte dal numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali

nonchè dalle iscrizioni comunque certificate e verificabili, rispetto al totale

degli iscritti nell’ambito considerato.

2. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali e sui

risultati elettorali relativi alle RSU è assicurata e aggiornata dal Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, tramite le direzioni provinciali del

lavoro, entro il mese di gennaio di ciascun anno e tali dati sono comunicati al

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il quale provvede a determinare

la capacità rappresentativa di ogni sindacato.

 

Art. 3. Efficacia del contratto collettivo di lavoro).

1. Gli accordi e i contratti collettivi di lavoro producono gli effetti di

cui alla presente legge se sono sottoscritti da associazioni sindacali

firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, che nel loro complesso

hanno una rappresentatività  non inferiore al 50 per cento più uno come media tra

il dato associativo e il dato elettorale.

2. I contratti collettivi di lavoro, se sono sottoscritti osservando le

procedure di cui al comma 1, obbligano il datore di lavoro nei confronti di

tutti i lavoratori e sono direttamente efficaci nei confronti di questi ultimi.


Art. 4.(Comitati consultivi).

1. Nelle società in qualsiasi forma costituite che occupano almeno

trecento lavoratori e nelle società  per azioni è istituito un comitato

consultivo composto dai rappresentanti dei lavoratori.

2. Nei gruppi di società collegate, controllanti o controllate ai sensi

dell’articolo 2359 del codice civile da altre società, anche estere, i quali

occupano complessivamente più di trecento lavoratori, il comitato consultivo è

istituito in ciascuna società che occupa almeno trentacinque lavoratori.

3. Gli accordi e i contratti collettivi di lavoro stipulati con le

associazioni di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori

maggiormente rappresentative sul piano nazionale disciplinano la composizione,

le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità  e il

procedimento elettorale del comitato consultivo.

4. L’organo amministrativo delle società  nelle quali è istituito un

comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione

illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale

della società stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il

comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

5. Il comitato consultivo può inoltre formulare osservazioni e

raccomandazioni sulle proposte di deliberazione della società concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti

delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la

costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività 

aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell’organizzazione

aziendale e del lavoro che comportano rilevanti conseguenze sull’occupazione

e sulla mobilità  dei lavoratori.

6. I componenti del comitato consultivo non possono rivelare a terzi

notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall’impresa.

In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile,

si applicano, ove compatibili, le sanzioni disciplinari previste dai contratti

collettivi di lavoro vigenti.

7. Gli accordi e i contratti collettivi di lavoro possono prevedere

l’istituzione di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni

relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali,

nonchè per l’individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli

difficoltà al funzionamento o all’attività esercitata dalle imprese interessate

o di arrecare loro danno o di provocare turbativa dei mercati.

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